della legislazione europea in materia di rifiuti
- Direttiva sui rifiuti. Proposta di un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul recupero e il riciclaggio. Direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Discariche di rifiuti. L’Unione europea prevede severe prescrizioni tecniche per le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare sulle acque superficiali e freatiche, sul suolo, sull’atmosfera e sulla salute umana.Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
- Imballaggi e rifiuti d’imballaggio. Armonizzazione dei provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente nonché il funzionamento del mercato interno. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- Gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione europea. Nel contesto della riduzione dei gas ad effetto serra, è opportuno studiare una gestione ottimale dei rifiuti organici biodegradabili. A tal fine, la Commissione europea procede ad una valutazione della gestione dei rifiuti organici biodegradabili, in vista di un’eventuale proposta. Libro verde della Commissione europea sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione Europea.
- Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (entro il 2013). Obblighi che le attività industriali e agricole ad elevato potenziale inquinante devono rispettare. Per queste attività viene istituita una procedura di autorizzazione e vengono fissate prescrizioni minime che devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti. Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere un livello elevato di tutela dell’ambiente. Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
- Statistiche sulla gestione dei rifiuti. Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti.
- Strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Stabilisce gli orientamenti e descrive le misure volte a diminuire le pressioni sull’ambiente derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Gli assi principali su cui è orientata la strategia riguardano la modifica della legislazione al fine di migliorarne l’attuazione, la prevenzione dei rifiuti e la promozione di un riciclaggio efficace.
- Incenerimento dei rifiuti. Prevenzione o riduzione dell’inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua e del terreno provocato dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana. Tali misure impongono in particolare l’ottenimento di un’autorizzazione per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento e limiti per le emissioni di taluni inquinanti scaricati nell’atmosfera e nell’acqua. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
- Riutilizzo, riciclaggio e recupero dei veicoli a motore. I costruttori devono rispettare livelli minimi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei componenti e dei materiali nei nuovi veicoli. L’obiettivo è garantire che i veicoli siano progettati in modo tale da facilitare il loro trattamento al termine del loro ciclo di vita. Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
- Emissioni industriali. Obblighi che le attività industriali con un elevato potenziale di inquinamento sono tenute a rispettare. L’UE stabilisce una procedura di autorizzazione e fissa i requisiti soprattutto per quanto concerne gli scarichi. L’obiettivo è evitare o ridurre al minimo le emissioni inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, nonché i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
- Strategia per una migliore demolizione delle navi. La Commissione adotta una strategia comunitaria volta a rendere le pratiche di demolizione delle navi in disuso più sicure per i lavoratori e per l’ambiente. Benché l’Unione europea abbia recepito nel diritto comunitario la convenzione di Basilea sulle spedizioni di rifiuti pericolosi e la sua modifica sul divieto alle esportazioni di questo tipo di rifiuti ai paesi non appartenenti all’OCSE, la situazione non è ancora soddisfacente. Innumerevoli navi europee in disuso finiscono sulle spiagge dell’Asia meridionale per essere demolite. L’assenza di misure di protezione dell’ambiente e di sicurezza porta a un tasso elevato di incidenti, a rischi sanitari e a un inquinamento di vasta portata che interessa ampie distese del litorale. La strategia proposta per migliorare le pratiche di demolizione delle navi comprende azioni volte a contribuire all’attuazione degli elementi chiave di una convenzione internazionale di recente adozione sul riciclaggio delle navi. Prevede altresì misure destinate a incoraggiare gli interventi volontari da parte del settore dei trasporti marittimi e una migliore applicazione dell’attuale normativa comunitaria sulle spedizioni di rifiuti. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 novembre 2008, intitolata “Strategia dell’Unione europea per una migliore demolizione delle navi“.
- Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Disciplina su l’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo. In particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. La direttiva migliora la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, al fine di proteggere ulteriormente l’ambiente marino dall’inquinamento prodotto dalle navi. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
- Eliminazione dei rifiuti dell’industria del biossido di titanio. Prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell’inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio. Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio.
- Vigilanza e controllo degli scarichi di biossido di titanio. Metodi di misurazione di riferimento comune per il prelievo di campioni al fine di conservare gli ambienti colpiti dagli scarichi di biossido di titanio. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio.
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Misure per prevenire la formazione dei rifiuti elettrici ed elettronici e favorire il loro reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume di tali rifiuti e, allo stesso tempo, migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nella gestione di tali rifiuti. Inoltre, al fine di contribuire al recupero e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e alla protezione della salute umana, l’UE stabilisce anche le misure per limitare l’uso di sostanze pericolose contenute in tali apparecchiature. Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili. Regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa. Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
- Smaltimento delle pile e degli accumulatori usati. La legislazione vieta l’immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti una determinata quantità di mercurio o cadmio, fissando le regole per la raccolta, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento di pile e accumulatori. Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
- Gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. La direttiva ha lo scopo di istituire un quadro giuridico per l’Unione europea in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.